Coronavirus e donazione di sangue: ecco i criteri per chi proviene dall’estero

Aggiornamento 22/09/2020 – CNS

Anche chi torna in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti dalla Francia (nello specifico dalle regioni di Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-deFrance, Nuova Aquitania, Occitania e Provenza-Alpi-Costa Azzurra), potrà essere ammesso alla donazione solo dopo essere risultato negativo al test per SARS-CoV-2 e aver assolto alle misure di sorveglianza anamnestica indicate dal ministero della Salute lo scorso 12 agosto.

Lo riporta la circolare diramata dal Centro nazionale sangue in linea con le ultime disposizioni in materia di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per coloro che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta, Spagna o le regioni sopra elencate della Francia si raccomanda di:

  • – rafforzare le misure di sorveglianza anamnestica del donatore di sangue per rientro in Italia da Croazia, Grecia, Malta o Spagna;
  • – ammettere alla donazione esclusivamente i donatori che hanno assolto alle misure previste dalla sopracitata ordinanza e che sono risultati negativi al test per SARS-CoV-2.

Rimangono invariate le disposizioni contenute nelle circolari del 23 giugno e del 27 luglio scorsi che prevedono la sospensione dalla donazione di almeno 14 giorni per chiunque provenga da Romania, Bulgaria e da tutti i Paesi non appartenenti all’Unione Europea e all’Area Schengen (eccetto Regno Unito, Andorra, Monaco, San Marino e Città del Vaticano).


I donatori che provengono da Romania e Bulgaria saranno sospesi dall’attività trasfusionale per 14 giorni. Lo dice la circolare pubblicata oggi, lunedì 27 luglio, dal Centro nazionale sangue a parziale rettifica di quella dello scorso 23 giugno, in cui era scritto che la sospensione non veniva applicata a coloro che provenivano dagli stati membri dell’Unione Europea.

Confermato invece il via libera, per così dire, per chi arriva dagli altri Paesi dell’area Ue (Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), da quelli parte dell’accordo di Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera), da Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.

Il documento conferma di “applicare il criterio di sospensione temporanea di almeno 14 giorni dopo la possibile esposizione al rischio di contagio per contatto con soggetti con infezione documentata da SARS-CoV-2“.